martedì 22 febbraio 2011

Non li chiameremo più ”giocattoli”…



Non li chiameremo più ”giocattoli”…

DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 2010 n.204 (recepimento della direttiva 2008/51/CE)

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010, n. 288 il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 di recepimento della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi e modifiche alle leggi sulle armi, che modifica la direttiva 91/477/CEE.
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Questo Decreto, che ENTRERA’ IN VIGORE il 1° LUGLIO 2011, interessa anche la pratica sportiva del soft air, infatti, all’art. 5 vengono riportate le modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 che attualmente regola la fabbricazione, la vendita e l’utilizzo dei “giocattoli riproducenti armi” utilizzati nella pratica sportiva del soft air, normalmente citati come ASG (air soft gun), così come riportato nel regolamento interno dell’associazione.

In particolare, rispetto a quanto già in essere, si rileva che le ASG utilizzate dai giocatori di soft air vengono definite dalla nuova norma “STRUMENTI” e non più giocattoli riproducenti armi e che questi strumenti, denominati “soft air”, recita testualmente il decreto, “sono vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l’energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad un Joule”.

In merito all’energia del singolo pallino, la normativa vigente già impone il valore massimo di un joule e tale disposizione è stata integralmente recepita nel regolamento interno dell’associazione.

In tal senso si ribadisce quanto riportato all’art. 6.7 del citato regolamento interno dell’associazione, in particolare, che non è consentito l’uso delle ASG con energia cinetica rilevata superiore a (1) un joule. Valore da applicare a tutte le tipologie le ASG ovvero agli “strumenti soft air”, nessuno escluso, e, quindi, anche a quelli utilizzati dagli “sniper”.

Il regolamento interno stabilisce che, nel caso, durante il gioco, venisse trovato un giocatore in possesso di una ASG ovvero di uno “strumento soft air” fuori norma, lo stesso sarà allontanato dal campo di gioco, fatta salva l’applicazione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il nuovo decreto prevede inoltre che “la canna dell’arma deve essere colorata di ROSSO PER ALMENO 3 CM e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto”.

Le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove norme sono state inasprite a carico dei produttori e dei commerciati delle ASG (strumenti soft air) senza escludere responsabilità da parte dei possessori delle stesse.

Armi vere e ASG saranno regolate dalle stesse norme e applicate con lo stesso rigore….

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